Il nostro statuto

STATUTO
Associazione UGO RICCARELLI
Art. 1 – Denominazione
Premesso che UGO RICCARELLI, nato a Ciriè (TO) il 3 dicembre 1954 e deceduto a Roma il 21 luglio 2013, era scrittore, drammaturgo e poeta italiano, vincitore di numerosi premi letterari, è costituita l’Associazione culturale denominata “Associazione UGO RICCARELLI”
Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede in Roma, attualmente in Via F. Nansen n. 22 e potrà istituire sedi secondarie, filiali o rappresentanze in Italia e/o all’estero.
Art. 3 – Finalità
L’associazione UGO RICCARELLI ha come scopo essenziale la promozione della cultura e dell’arte attraverso l’ampliamento della conoscenza del nome e della figura di UGO RICCARELLI, defunto marito della signora Roberta Bortone, la promozione e la diffusione della sua opera, nella sua multiforme attività di scrittore, drammaturgo, poeta ed animatore di proposte culturali. A questo fine l’Associazione curerà ed organizzerà iniziative culturali con riferimento alla letteratura, all’arte, alla musica e allo spettacolo e promuoverà attività di ricerca e studio in tutti i campi della cultura e dell’arte. Tale attività potrà essere svolta anche in collaborazione con altri centri, strutture ed enti, privati e pubblici, nazionali ed internazionali, impegnati in iniziative di comune interesse.
Per il perseguimento delle proprie finalità l’Associazione potrà:
– organizzare incontri, conferenze, mostre, concerti, manifestazioni, eventi, seminari e produrre e divulgare pubblicazioni e altro materiale d’informazione promosso dall’Associazione;
– organizzare gruppi di lavoro e di ricerca per il dibattito su specifiche aree tematiche, formati e diretti da esperti anche esterni all’Associazione;
– promuovere e/o organizzare premi letterari e/o artistici;
– redigere, pubblicare e divulgare, anche tramite internet, materiale anche audiovisivo sulle varie tematiche inerenti alla cultura;
– sviluppare progetti in collaborazione con altri soggetti (persone fisiche o giuridiche);
– organizzare mostre, rassegne cinematografiche e teatrali, concerti di musica da camera e convegni tematici;
– istituire borse di studio e organizzare stages per corsi, colloqui e seminari, anche estivi;
– creare biblioteche e archivi di documentazione;
– promuovere in via non prevalente, per il raggiungimento degli scopi associativi, iniziative editoriali;
– svolgere qualsiasi altra attività che possa contribuire al perseguimento delle finalità associative.
Art. 4 – Durata
L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 5 – Patrimonio ed Entrate
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote associative e dagli eventuali contributi versati in via straordinaria dai soci o da terzi;
b) dai corrispettivi e rimborsi acquisiti per la realizzazione di ricerche, studi, indagini e pubblicazioni;
c) dai beni mobili e immobili che in qualunque modo vengano acquisiti in proprietà dall’Associazione;
d) dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
e) da contributi comunque pervenuti da donazioni ed elargizioni corrisposte da Amministrazioni ed Enti Pubblici, nonché da soggetti privati per lo svolgimento dell’Attività Associativa, e da ogni altra entrata che comunque pervenga all’Associazione.
Il patrimonio e le entrate comunque formati sono vincolati allo scopo sociale.
E’ vietata la distribuzione ai soci di utili, avanzi di gestione, nonché fondi e riserve sia durante la vita dell’Associazione sia al momento del suo eventuale scioglimento.
Art. 6 – Associati
Categorie di Associati:
a) Soci Fondatori-Promotori;
b) Soci Ordinari;
c) Soci Sostenitori.
Sono soci promotori-fondatori coloro che hanno partecipato alla fase costitutiva dell’Associazione. Sono soci ordinari le persone fisiche o gli enti la cui domanda di ammissione sia stata accettata per meriti riconosciuti nel campo dell’attività dell’Associazione, con delibera assunta dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo può deliberare di subordinare l’ammissione di nuovi soci ad una lettera di presentazione da parte di associati con una determinata anzianità associativa.
Il Consiglio Direttivo determina termini e condizioni per l’appartenenza degli Associati alle diverse categorie e con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti delibera l’ammissione di soci sostenitori.
Il Consiglio Direttivo può prevedere che l’ammissione e la permanenza degli associati sia sottoposta al versamento di quote associative una tantum o periodiche determinate anche in misura diversa per ogni categoria di associati. Le quote associative possono essere stabilite in misura diversa per le persone fisiche e per gli enti.
Nel caso in cui gli Associati non siano persone fisiche, l’ente indicherà la persona che lo rappresenterà in ogni rapporto con l’Associazione e nell’Assemblea degli Associati.
I soci hanno diritto alle prerogative di cui al presente statuto, hanno il dovere di collaborare alla realizzazione dello scopo sociale e di osservare lo statuto e quanto deliberato dagli organi sociali.
L’Associato decade per:
– recesso o dimissioni;
– indegnità valutata dal Consiglio Direttivo sulla base di elementi di fatto obiettivamente accertati;
– esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di comportamenti palesemente contrastanti con gli scopi e le finalità dell’Associazione, gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per mancato versamento della quota associativa, se dovuta, entro i termini stabiliti.
Il recesso e l’esclusione non danno diritto al rimborso dei contributi versati né alla liquidazione di quote del patrimonio sociale.
Il contributo associativo è intrasmissibile.
La perdita della qualità di Associato implica la decadenza automatica da qualsiasi eventuale carica ricoperta.
Art. 7 – Rendiconto economico
L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio viene predisposto dall’organo amministrativo il Rendiconto economico-finanziario, unitamente al Bilancio Preventivo, da sottoporre entrambi all’approvazione dell’Assemblea, unitamente alla relazione del Revisore dei Conti ove nominato.
Art. 8 – Organi sociali
1. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente, ove nominato;
e) il Segretario, ove nominato;
f) il Revisore dei Conti, ove nominato.
2. Gli organi sociali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Per l’appartenenza agli organi sociali non può essere previsto compenso.
Art. 9 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea è composta dai soci fondatori-promotori e dai soci ordinari e sostenitori e si riunisce presso la sede sociale o anche altrove purché nel territorio nazionale.
I soci sono convocati in Assemblea dal Presidente almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, mediante convocazione scritta, inviata con qualsiasi mezzo idoneo che dia prova dell’avvenuto ricevimento (raccomandata r/r, fax, posta elettronica etc.), almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’Assemblea verrà altresì convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e/o in seguito a domanda motivata e firmata da almeno metà degli Associati fondatori e ordinari.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, giorno e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare nonché il luogo, la data e l’ora dell’eventuale seconda convocazione che non può essere indetta per lo stesso giorno della prima.
In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta telegraficamente o a mezzo di posta elettronica almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
E’ possibile tenere le riunioni dell’assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente, il Segretario, o il Notaio verbalizzante della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
b) che sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
e) che siano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.
L’Assemblea dei soci delibera sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo; sull’eventuale nomina del Revisore dei Conti; sull’approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo annuale; sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione; sull’eventuale assoggettamento dei soci al versamento di quote una tantum o periodiche; sulle modifiche statutarie; su ogni altro argomento ad essa sottoposto dai soggetti legittimati a richiedere la convocazione dell’Assemblea e su quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza degli aventi diritto. La seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle Assemblee le votazioni si fanno per alzata di mano.
Le delibere dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi dai presenti, ad eccezione delle delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie e la devoluzione del patrimonio, per le quali è richiesta una maggioranza qualificata corrispondente al voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei votanti che costituiscano almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei soci fondatori, ordinari e sostenitori.
Le delibere su modifiche statutarie sono soggette al diritto di veto da parte di almeno due soci fondatori-promotori.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di votare tutti i Soci regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota annuale (se dovuta), anche mediante delega scritta rilasciata anche per via telematica ad altro Socio, fatta pervenire al Presidente o al Segretario almeno il giorno prima dell’assemblea.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ovvero, in caso di sua assenza dal Vice Presidente o in caso di assenza di quest’ultimo da un membro del Consiglio Direttivo nominato dall’Assemblea.
L’Assemblea nomina un segretario e, se del caso, due scrutatori.
Qualora vengano deliberate modifiche dello statuto, il relativo verbale deve essere redatto da un Notaio.
Art. 10 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri da cinque a dieci, incluso il Presidente, nominati dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è eletto per la prima volta dai Soci Fondatori-Promotori al momento della costituzione dell’associazione. Come sopra
Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente, tranne all’atto della costituzione in cui provvedono i soci, ed eventualmente il Vice Presidente e un Segretario.
In caso di dimissioni o decesso di un membro, il Consiglio Direttivo provvede senza indugio alla sua sostituzione mediante cooptazione.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e comunque una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e al bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; predispone l’eventuale Regolamento interno per il funzionamento dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Le deliberazioni del Consiglio possono essere adottate con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati.
Per la validità delle deliberazioni occorre la partecipazione della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano di età.
Al Consiglio Direttivo spetta ogni potere per la gestione dell’Associazione e per la realizzazione dello scopo sociale tramite le iniziative dallo stesso individuate.
Il Consiglio Direttivo inoltre cura l’esecuzione delle delibere prese dall’Assemblea, definisce l’organizzazione interna dell’Associazione secondo criteri di funzionalità ed economicità, adotta tutte le iniziative che riterrà necessarie alla realizzazione degli scopi della Associazione compresa quella di affidare consulenze a soggetti esterni e/o interni all’Associazione nonché a professionisti ed esperti nelle tematiche trattate dall’Associazione attribuendo loro rimborsi spese e/o compensi; provvede al perfezionamento e alla stipula, tramite il Presidente o altro suo membro munito di rappresentanza legale, previa opportuna delibera, di atti negoziali, convenzioni e contratti.
Art. 11 – Presidente
Il Presidente cura i rapporti esterni dell’Associazione, presiede l’Assemblea e l’eventuale Comitato Scientifico, se nominato.
La rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente ed eventualmente al Vice Presidente nominato.
Art. 12 – Vice Presidente
Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento
Art. 13 – Segretario
Il Segretario, se nominato, ha la gestione ordinaria dell’Associazione.
Il Consiglio può attribuire al Segretario specifiche mansioni.
Art. 14 – Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico, se nominato, affiancherà l’Associazione nella promozione degli eventi più adatti alle finalità perseguite dalla stessa.
Art. 15 – Revisore dei Conti
L’Assemblea può nominare un Revisore dei Conti il quale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale.
Art. 16 – Scioglimento e liquidazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea degli Associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo, il quale in nessun caso potrà essere assegnato agli Associati, ma sarà destinato a finalità coerenti con gli obiettivi ed i proponimenti dell’Associazione.
Art. 17 – Composizione delle controversie
Ogni controversia di natura giuridica, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse sorgere tra gli Associati o tra alcuni di essi e l’Associazione, circa l’interpretazione o l’esecuzione del contratto di Associazione e del presente statuto, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori eletti ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede l’Associazione.
Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile entro novanta giorni.
Art. 18 – Norma di rinvio
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio al Codice Civile e alle altre disposizioni di legge in materia.